Il disciplinare di produzione
La denominazione “Nebbione” (marchio registrato) è riservata al vino spumante bianco o rosato ottenuto esclusivamente con il metodo della rifermentazione inbottiglia (metodo classico) che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione; attraverso questo documento si strutturano le regole base e si forniscono le linee guida per la produzione del Nebbione.
Sottoscritto da tutti i produttori di Nebbione, è garante dei seguenti principi fondamentali:
•solo aziende agricole o cooperative agricole
•serietà nella coltivazione e attenta selezione delle punte dei grappoli
•uve di provenienza: esclusivamente da vigneti iscritti negli albi doc e docg
•vitigno di origine: Nebbiolo 100%, solo la punta sana dei grappoli (eventuali punte affette da disseccamento del rachide vanno scartate)
•pressatura soffice delle punte: resa massima uva/mosto 50%, molto consigliato ridurre la resa al 35/40% destinando il restante ad altri vini
•per la base bianca eventuale decolorazione del mosto tramite iperossigenazione
•utilizzo del metodo della rifermentazione in bottiglia
•prolungato contatto con i lieviti (minimo 40 mesi)
•sboccatura pas dosé o con limitatissimo dosaggio (max 3 g/l) per rimanere nella tipologia extra brut
•maturazione del prodotto finito (tappo in sughero) per almeno 3 mesi, consigliato un periodo minimo di 6 mesi
La permanenza sui lieviti è prolungata rispetto a prodotti simili sul mercato ad esclusivo vantaggio della qualità finale di ogni singola bottiglia di Nebbione.
(dal Disciplinare di Produzione)